I poteri di accesso della polizia ai dati del cellulare vanno oltre i reati gravi

È però indispensabile ottenere un consenso preventivo da parte di un magistrato o di un ente indipendente, assicurando che l'accesso sia proporzionato.

I poteri di accesso della polizia ai dati del cellulare vanno oltre i reati gravi

Un individuo ha sollevato contestazioni riguardo al sequestro del suo telefono cellulare davanti a un giudice austriaco, avendo scoperto solo durante questa procedura i tentativi di accesso al suo dispositivo. Il giudice austriaco ha sollevato la questione sulla compatibilità della legge austriaca con il diritto dell'Unione, considerando che il crimine contestato comporta una pena detentiva massima di un anno, trattandosi quindi solo di una contravvenzione.

La Corte di giustizia ha sottolineato che la normativa dell'Unione si applica non solo in caso di accesso effettivo ai dati nel telefono cellulare, ma anche in caso di tentativi di accesso. Si è evidenziato che l'accesso a tutti i dati presenti nel telefono cellulare costituisce un'ingerenza nei diritti fondamentali dell'individuo, potendo includere messaggi, foto e cronologia di navigazione su Internet, alcuni dei quali particolarmente sensibili.

È importante considerare la serietà del reato in questione per valutare la proporzionalità di tale ingerenza. Limitare l'accesso solo ai reati gravi potrebbe rischiare di ridurre eccessivamente i poteri delle autorità investigative, aumentando il pericolo di impunità generale e minando l'integrità di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell'Unione.

Per garantire un adeguato equilibrio tra le necessità investigative e i diritti alla privacy e alla protezione dei dati personali, l'accesso ai dati deve essere regolamentato da leggi specifiche. È essenziale che vi sia una supervisione preventiva da parte di un giudice o di un organo amministrativo indipendente, tranne che in situazioni di urgenza comprovata. Questo controllo mira a coniugare gli interessi investigativi con i diritti fondamentali delle persone.

Inoltre, l'individuo coinvolto deve essere informato sulle ragioni che giustificano l'accesso ai suoi dati non appena la condivisione di tali informazioni non costituisce più un rischio per le indagini in corso (Corte di Giustizia UE, causa C- 548/21).

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