E’ risarcibile, in caso di sinistro, il passeggero proprietario dell’auto condotta da terzi?

La CGUE ha stabilito che la posizione giuridica del proprietario del veicolo, che si trovava a bordo al momento dell’incidente stradale, in qualità di passeggero, è assimilata a quella di qualsiasi altro passeggero vittima di tale sinistro.

E’ risarcibile, in caso di sinistro, il passeggero proprietario dell’auto condotta da terzi?

Il protagonista della vicenda giudiziaria stipulava, a suo nome, la RCA di un’auto dichiarandosi unico conducente. Tuttavia emergeva che la vettura veniva usata abitualmente da un altro soggetto (TN), già condannata per guida in stato di ebrezza, la quale ne affermava la proprietà. Questa causava un sinistro stradale mentre era al volante ubriaca, coinvolgendo il contraente dell'assicurazione, che rifiutò l’indennizzo sostenendo che l'uomo aveva nascosto intenzionalmente informazioni cruciali sulla vera conducente e sulle sue condanne passate.

Il giudice ha esentato l'assicuratore da responsabilità e ha ordinato a TN di risarcire completamente il passeggero ferito. TN ha successivamente presentato ricorso, che è stato accolto in appello. Attualmente, la questione è pendente in Cassazione, che ha sollevato una questione pregiudiziale per ottenere chiarezza sulla problematica in esame.

Le direttive 72/166, 84/5, 90/232, 2000/26, 2005/14 e il Considerando 1 della Direttiva 2009/103 delineano l'evoluzione della protezione della Responsabilità Civile Auto: i veicoli devono essere coperti da assicurazione per circolare nell'Unione Europea e le vittime di incidenti devono essere compensate ovunque si verifichino. L'obiettivo del legislatore europeo è garantire una protezione più solida alle vittime di incidenti stradali, impedendo alle assicurazioni di negare il risarcimento su basi legali o contrattuali, a eccezione di casi di abuso di diritto.

In sintesi, il proprietario del veicolo coinvolto nell'incidente, anche se passeggero al momento dell'evento, ha diritto al risarcimento per le lesioni subite, a meno che non sia provato un chiaro abuso di diritto o un’omissione di informazioni essenziali da parte del contraente per trarre vantaggio. Senza i suddetti elementi, il contraente ha il diritto al risarcimento come terzo trasportato. Non è previsto che il fondo per le vittime della strada debba intervenire poiché obbligato a saldare indennizzi solo nel caso in cui il mezzo che ha causato l’incidente non era assicurato.

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