Assegno di mantenimento all’ex moglie: come valutare gli utili societari

Possono essere inclusi tra le disponibilità economiche anche gli utili non distribuiti della società

Assegno di mantenimento all’ex moglie: come valutare gli utili societari

Il marito separato obbligato a versare l’assegno di mantenimento all’ex moglie non può pretendere l’esclusione dai propri redditi degli utili non distribuiti della società di cui è socio.
Questo il principio ribadito dai giudici (ordinanza numero 24776 del 26 agosto 2026 della Cassazione), i quali, a chiusura di un complesso contenzioso originato dall’azione di un ex marito, aggiungono che i risultati positivi realizzati dalla società, anche se non distribuiti come dividendi, rientrano legittimamente nella valutazione comparativa che fa il giudice della separazione chiamato a fissare l’obbligo di corrispondere il mantenimento all’altro coniuge e a stabilirne l’esatta entità.
Centrale il passaggio in Appello, laddove, nel contesto del giudizio separazione dei coniugi, viene posto a carico dell’uomo l’obbligo di versate a titolo di mantenimento in favore della moglie la somma di 1.500 euro nonché l’obbligo di corrisponderle anche, quale collocataria della figlia minore, la somma di 1.500 euro a titolo di contributo del mantenimento della ragazzina.
Decisiva la ricostruzione della capacità economica di ciascun coniuge, con conseguente accertamento della significativa disparità economica a svantaggio della moglie.
In particolare, secondo il giudice d’Appello, il tenore di vita familiare deve considerarsi elevato, sulla base di un ragionamento presuntivo incentrato, da un lato, sul fatto che le entrate della famiglia, prima della separazione, erano consistenti, grazie soprattutto all’attività imprenditoriale dell’uomo, mentre la donna aveva sempre svolto attività impiegatizia per le società del marito, e, dall’altro, sul fatto che, nel contempo, le entrate familiari erano destinate alle spese per importi rilevati, con conseguente rilevante forza economica, intesa come differenza tra redditi disponibili e la capacità di spesa.
Sulla stessa lunghezza d’onda, poi, anche i magistrati di Cassazione, alla luce dei numeri accertati in secondo grado e relativi alla situazione economica di ciascun coniuge. Nello specifico, si sono ricostruite le disponibilità finanziarie, la posizione debitoria nonché i redditi percepiti dalla donna e derivanti essenzialmente dalla sua attività lavorativa, quale impiegata a tempo indeterminato presso una società, con uno stipendio annuo lordo di poco superiore ai 20mila euro, e, al contempo, si sono appurate le disponibilità economiche dell’uomo, costituite da retribuzione annua di poco superiore a 60mila euro, a cui aggiungere i canoni di locazione (oltre 8mila euro all’anno) percepiti per l’affitto  di un immobile di sua proprietà e gli utili non distribuiti della società di cui è socio all’80 per cento nonché le esposizioni debitorie legate all’accensione di un prestito personale di 20mila euro.

Rilevante, poi, il riferimento al tenore di vita goduto in costanza della convivenza, che va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi e tenendo conto, quindi, di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.
In questa ottica, cioè in sede di determinazione dell’assegno di mantenimento, sono state evidenziate tutte le potenzialità derivanti dalla complessiva situazione patrimoniale dei coniugi, al fine di verificare poi la necessità di garantire alla donna, ove consentito dalle capacità economiche dell’altro coniuge, la continuazione del complessivo standard di vita mantenuto in precedenza. di conseguenza, si è preso in esame sia il tenore di vita che i debiti di cui era gravata la famiglia prima della separazione, escludendo che la capacità di spesa dimostrata dall’uomo potesse avere subito  alcun decremento, avendo anzi continuato a godere di un tenore di vita agiato, tanto da poter disporre di una nuova autovettura del valore di oltre 100mila euro.

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