Applicazione della Direttiva "Habitat"

Il noleggio di attrezzature da spiaggia in un'area ambientale di importanza comunitaria, anche laddove non accompagnata da opere edilizie, ma funzionale alle attività turistiche e ricreative all'aperto, le quali possono influenzare in modo rilevante l'ambiente, deve rispettare le regole di tutela stabilite nelle leggi europee e nazionali per salvaguardare l'ambiente.

Applicazione della Direttiva

La Direttiva "Habitat" del Consiglio del 21 maggio 1992 si concentra sulla protezione degli habitat naturali, seminaturali, flora e fauna selvatica in Europa per preservare la biodiversità.

Nel caso sottoposto all’attenzione dalla Sezione V del Consiglio di Stato, l'Ente Parco Nazionale del Circeo ha richiesto la riforma della sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 207/2023, sostenendo il travisamento dei fatti e la violazione dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE, dell'articolo 5 del d.P.R. 357/1997 con relative modifiche, e del principio di precauzione derivato dalle normative comunitarie.

Secondo l'Ente Parco Nazionale del Circeo, il giudice di primo grado avrebbe commesso un errore in quanto l'attività dell'azienda appellata, anche senza opere edilizie, svolta in un'area ZSC di importanza comunitaria, avrebbe potuto modificare in modo irreversibile l'habitat, richiedendo pertanto verifiche e il rispetto dei limiti imposti dalla normativa nazionale ed europea per la sua tutela.

Il Consiglio di Stato, ha accolto l'appello e modificato la decisione del TAR del Lazio, respingendo il ricorso avanzato inizialmente dalla società T.P. a r.l.

La Sezione V ha infatti, confermato che l'area in cui l'azienda promuoveva il noleggio di ombrelloni, lettini e sdraio si trova in una Zona Speciale di Conservazione di importanza comunitaria nell'ambito del Parco Nazionale Del Circeo. L'Articolo 6 della Direttiva Habitat assegna agli Stati membri il compito di evitare il degrado degli habitat naturali e delle specie presenti nelle ZSC.

Il Consiglio, sulla base di precedenti giuridici, sottolinea la necessità di misure preventive per prevenire il degrado degli habitat. Nello specifico caso, l'attività commerciale proposta dalla società appellata, nonostante l'assenza di opere edilizie, doveva essere valutata in conformità con l'articolo 6 della direttiva per evitare disturbi significativi all'habitat in questione.

Così, il Collegio ha respinto la decisione fornita dal giudice di primo grado, sostenendo che la direttiva Habitat e la normativa corrispondente sono applicabili nell'attività controversa, poiché anche un'attività commerciale, se potenzialmente dannosa per l'habitat, deve essere valutata attentamente per evitare impatti negativi.

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